Con l'interpello 32/13 il Lavoro fa chiarezza sulla sussistenza dell'obbligo d'apertura di una posizione Enasarco per gli agenti attivi all'estero. La risposta ministeriale tiene conto sia del regolamento dell'ente, sia di regolamenti CE.
Per il regolamento dell'ente (35/11) vanno iscritti all'Enasarco tutti i soggetti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto dei proponenti italiani o stranieri che abbiano sede o qualsiasi dipendenza in Italia.
In base poi alla normativa comunitaria (regolamenti 833/04 e 988/09) vale il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l'attività viene esercitata. Più precisamente, l'articolo 12 del regolamento 833/04 stabilisce che gli agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un'attività affine esclusiva all'estero per massimo 24 mesi, sono soggetti alla legislazione del primo Stato membro e, quindi, all'Enasarco. Viceversa, gli operanti in Paesi extra CE saranno tenuti alla previdenza italiana se previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.
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